Le agevolazioni prima casa: quali sono e a chi spettano?

“Chi può usufruire può usufruire delle agevolazioni prima casa?”, “Per quali immobili è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa?”, “Quante volte si può usufruire delle agevolazioni prima casa nella propria vita?”

Queste sono solo alcune delle domande alle quali andrò a rispondere in questo articolo.

Per usufruire delle agevolazioni prima casa è necessario da parte dell’acquirente possedere i seguenti requisiti:

  • La casa non deve essere un’abitazione di lusso (cat.A/1-A/8-A/9);
  • La casa deve essere ubicata nel comune di residenza dell’acquirente o se l’acquirente risiede in un altro comune deve trasferire la propria residenza nell’abitazione entro 18 mesi dal rogito notarile (la dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto);
  • L’acquirente non deve essere titolare esclusivo o con il coniuge del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa acquistata con le agevolazioni prima casa.

Quante volte si può usufruire delle agevolazioni prima casa nella propria vita?

Ci tengo perché non molti sanno che dal 1° gennaio 2016 è possibile acquistare una casa con l’agevolazione prima casa anche se si è già in possesso di una casa acquistata con l’agevolazione prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

L’estensione dell’agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito come ad esempio l’atto di donazione o l’atto di successione.

Nell’atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato (con agevolazione prima casa) deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e attenzione, che oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.

Per la mancata assunzione dell’impegno, sia in caso di acquisto che di vendita, è prevista, tuttavia, la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione (mediante l’istituto del ravvedimento operoso),  presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate nella quale si dovrà dichiarare la decadenza dall’agevolazione e si chiedere la riliquidazione dell’imposta dovuta e il calcolo dei relativi interessi da pagare.

IL CREDITO DI IMPOSTA

Se chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici prima casa, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

Questo credito d’imposta spetta anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta.

Con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima casa”, il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già di sua proprietà.

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