L’associazione in partecipazione è il contratto tipico con cui un imprenditore associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Come detto l’associazione in partecipazione è un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore (“associante“) attribuisce ad uno o più soggetti (“associati“) la partecipazione agli utili dell’impresa in cambio di un loro apporto, che può consistere in somme di denaro e/o prestazioni lavorative/servizi. Il contratto è disciplinato dagli artt. 2549-2554 del Codice Civile.
Tuttavia per evitare che il contratto di associazione in partecipazione possa essere utilizzato per aggirare le norme che tutelano il lavoro subordinato, con la legge attuativa del Jobs Act del 2015 si è stabilito che nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, l’apporto di quest’ultimo non possa consistere, nemmeno in parte, in una prestazione lavorativa. In pratica in base alla vigente normativa la persona fisica può conferire solo denaro e/o beni strumentali all’attività d’impresa.
Chiaramente lo stesso discorso non vale nel caso in cui l’associato sia una ditta o una società.
La legge stabilisce inoltre che, salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati. Una norma (art. 2550 C.C.) introdotta con il preciso fine di tutelare l’associato, visto che una nuova partecipazione determinerebbe una riduzione degli utili a lui spettanti.
Il rischio d’impresa per l’associato
L’elemento importante da sottolineare riguarda il rischio d’impresa che l’associato si assume. Infatti, può accadere che quest’ultimo sia chiamato, in caso di perdita, a rispondere delle passività registrate dall’impresa, sebbene nel limite dell’apporto che ha fornito all’impresa stessa. Le parti, tuttavia, possono derogare a questo principio stabilendo contrattualmente l’esclusione o la limitazione della partecipazione alle perdite da parte dell’associato.
L’associante può prevedere la corresponsione di anticipi sugli utili futuri, che saranno oggetto di conguaglio in sede di rendicontazione della gestione.
La registrazione del contratto di associazione in partecipazione
Il contratto di Associazione in partecipazione non richiede forme particolari, tanto che potrebbe essere utilizzata anche la forma orale.
La registrazione del contratto si rende necessaria solo nel caso in cui si voglia ottenere il riconoscimento della deducibilità fiscale delle remunerazioni dal reddito d’impresa dell’associante. In una simile ipotesi il contratto di associazione in partecipazione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da scrittura privata registrata.
In caso di registrazione il contratto è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
Nell’ambito delle imposte sui redditi, infine, la fiscalità del contratto di associazione in partecipazione dipende dalla natura dell’apporto effettuato dall’associato.
Associazione in partecipazione e lavoro subordinato
Appare evidente la distinzione che c’è tra il contratto di associazione in partecipazione e il rapporto di lavoro subordinato. Infatti, l’associato in partecipazione, pur conferendo il proprio lavoro, non può essere identificato come un lavoratore subordinato, perché è obbligato a prestare il proprio lavoro nei limiti del valore attribuito all’apporto ed è subordinato solo alle direttive dell’associante al quale non competono quei poteri disciplinari e di controllo spettanti al datore di lavoro.
Inoltre, non ha diritto ad una retribuzione o, comunque, ad un minimo garantito di guadagno e, se pur non partecipa alle perdite, partecipa tuttavia al rischio dell’impresa potendo di fatto non conseguire alcun utile.
Associazione in partecipazione e contratto di società
L’associazione in partecipazione si distingue anche dal contratto di società. Infatti, benché l’associato partecipi agli utili e al rischio d’impresa, la gestione dell’impresa o dell’affare è riservata esclusivamente all’associante (art. 2552), che può dirigere l’impresa o gestire l’affare senza alcun bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione.
In ogni caso l’associato ha diritto ad essere informato sull’andamento dell’azienda, ad esercitare i controlli e al rendiconto periodico della gestione dell’impresa. Il contratto di associazione può anche ampliare i poteri in capo agli associati.
Quanto dura il contratto di associazione in partecipazione
Il contratto di associazione in partecipazione può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.
Nel caso in cui sia a tempo determinato (ad es. 1 anno), le parti possono concordare il rinnovo tacito di un analogo periodo salvo disdetta da effettuarsi per iscritto e da comunicarsi all’altra parte con un preavviso, ad esempio, di 30 giorni.
Cessazione contratto di associazione in partecipazione
In ogni caso al di là che il contratto di associazione in partecipazione venga stipulato a tempo determinato o indeterminato, ciascuna delle parti ha sempre la possibilità di ottenerne la risoluzione, ad esempio, in caso di impossibilità sopravvenuta o di inadempienza contrattuale, da specificare nell’atto risolutivo, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione del contratto in corso.
Un grave inadempimento può verificarsi, ad esempio, se l’associante esegue prelievi dal conto aziendale per esigenze personali, oppure se lo stesso omette di esibire all’associato i documenti contabili e il rendiconto. Ma si potrebbe verificare anche in caso di mancato conferimento dell’apporto nel termine stabilito da parte dell’associato.
Altre possibili cause di risoluzione contratto di associazione in partecipazione sono:
- fallimento dell’associante. In una simile ipotesi se l’associato non ha ancora effettuato il versamento integrale del capitale, dovrà versare al curatore fallimentare la differenza nei limiti delle perdite a suo carico. Viceversa, se ha apportato il capitale per intero, può insinuarsi nel passivo per la parte del conferimento non assorbito dalle perdite mancato svolgimento dell’affare o dell’attività d’impresa;
- morte dell’associante, qualora il contratto sia stato concluso in considerazione della identità del contraente o delle sue qualità personali. Non vale lo stesso discorso per la morte dell’associato. In questo caso, infatti, gli eredi subentrano nella posizione dell’associato e come tali hanno diritto pro-quota alla partecipazione agli utili e al rimborso di quanto apportato dal de cuius. Tuttavia in caso di apporto di solo lavoro, la morte dell’associato comporta lo scioglimento contratto di associazione in partecipazione;
- trasferimento dell’impresa da parte dell’associante.
La cessazione del rapporto contrattuale può avvenire per:
- decorrenza del termine fissato dalle parti;
- grave inadempimento di una delle parti;
- perdite gravi o di entità tale da non consentire la prosecuzione dell’esercizio d’impresa;
- morte o fallimento dell’associante;
- giusta causa.
Contributi Inps associati in partecipazione
Dal 1° gennaio 2004 gli associati che offrono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo hanno l’obbligo di versare i contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps.
In questo caso il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all’associato, anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
Il contributo così calcolato è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.
Contratto di associazione in partecipazione negli investimenti immobiliari
Il contratto di partecipazione in associazione negli investimenti immobiliari rispetta gli stessi limiti previsti dal codice civile e dunque:
- conferimento di capitale da parte dell’associato (persona fisica o impresa);
- conferimento di lavoro da parte dell’associato (esclusivamente sotto forma di impresa);
- ripartizione degli utili;
- la gestione del progetto è riservata esclusivamente all’associante;
- il rischio di impresa massimo è limitato all’apporto di capitale;
- possibilità di ottenere la risoluzione del contratto per le motivazioni previste da codice civile.
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