Con il DL n. 157 dell’11 novembre 2021 (c.d. decreto Antifrodi) il Governo Draghi ha posto dei paletti e maggiori controlli in merito alla fruizione dei bonus edilizi.
Con il decreto legislativo numero 241 del 1997 è stato introdotto il visto di conformità, definito anche visto leggero, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
Che cos’è il visto di conformità
Il visto di conformità è un’attività di controllo formale svolta dal professionista; essa consiste in un’attestazione circa la corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione, alle scritture contabili e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto e i versamenti.
L’attestazione è resa dal professionista indicando il suo codice fiscale e apponendo la sua firma in appositi spazi nelle dichiarazioni fiscali.
Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:
- garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
- agevolare l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza;
- contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
- semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
- contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Chi deve fare il visto di conformità
Il c.d. Decreto antifrodi si applica a tutte le situazioni in cui il contribuente decide di accedere ai meccanismi di cessione del credito e di sconto sul corrispettivo (ossia, sconto in fattura) previsti dall’art. 121 del d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), nonché nel caso in cui intenda accedere alla detrazione fiscale.
Il legislatore ha, infatti, esteso a tutti i benefici fiscali le medesime regole introdotte con il Superbonus in termini di controlli, verifiche e rispetto dei massimali di spesa.
Per meglio dire, il contribuente che intenda optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura del Superbonus 110%, come disposto dall’art. 119, comma 11, del d.l. n. 34/2020, è tenuto ad acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, rilasciato da un professionista abilitato o da un CAF.
Visto di conformità: soggetti abilitati
Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, individuati dalle lett. a) e b), comma 3, dell’art. 3 del d.P.R. n. 322/1998.
I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono:
- Responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf;
- Dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Consulenti del lavoro;
- Soggetti iscritti nei ruoli di periti alle Camere di Commercio (questi non possono però apporre il visto sul “Modello 730”).
Per il rilascio del visto, il professionista deve avere un alto profilo di onorabilità e moralità, oltre a possedere la partita Iva, ed essere abilitato ai servizi telematici Entratel.
Quanto costa il visto di conformità?
Il visto di conformità viene calcolato in proporzione all’importo dei lavori.
L’importo oscilla tra il 3% e il 4% dell’importo dei lavori con un minimo di 500 euro per le pratiche sotto i 200.000 euro e tra l’1 e il 3% per le pratiche superiori a 200.000 euro.
Responsabilità civili e penali del professionista abilitato
Se pensate che il visto di conformità “costi tanto” è perché non sapete che chi appone il visto di conformità diventa responsabile civilmente e penalmente di fronte all’autorità finanziaria per il proprio operato.
Il visto di conformità si concretizza dunque nell’attestazione della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Nel caso di attestazione di visto di conformità infedele rilasciato, (vale anche per le asseverazioni), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa (in caso di mero errore), in capo al professionista abilitato (da un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 2.582,00); invece, la falsa attestazione del visto di conformità, integra l’ipotesi del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’art. 483 c.p., punito con reclusione sino a due anni.
Documentazione richiesta
In via generale, per procedere con la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà essere fornita la seguente documentazione:
- Abilitazione amministrativa (se presente);
- fatture;
- bonifici;
- comunicazione Enea per gli interventi di riqualificazione energetica con relativa ricevuta di invio (Ecobonus);
- asseverazioni o certificazioni del produttore in caso di interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus);
- contratto di cessione/sconto stipulato con il cessionario;
- polizza assicurativa responsabilità civile del tecnico;
- asseverazione per la congruità dei prezzi.
Da integrare in base alle tipologie di bonus richieste.
Il visto di conformità è detraibile?
Tra le modifiche concordate nell’ambito dell’iter di approvazione del DDL di Bilancio per il 2022, si prevede la detraibilità, ai fini dei bonus edilizi diversi dal superbonus, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese.
Si attende la versione definitiva.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.